10/26/26

Youssef Siher, se dichiarare "guerra a questo presente infame" diventa un reato, allora siamo tutti delinquenti!

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 A cura dell'avvocato Nicola Canestrini

 “Lo Stato ci piscia addosso e i media ci fanno credere che piove. Meloni dichiara guerra al futuro di questo paese e noi dichiariamo guerra a questo presente infame.”

Questa frase, pubblicata su un profilo Instagram, è una delle imputazioni del decreto di fermo della Procura di Milano per i fatti successivi agli scontri del 17 e 18 ottobre. L’accusa non è vilipendio: è istigazione a delinquere (art. 414 c.p.), aggravata dalla finalità di terrorismo (art. 270-bis.1 c.p.).

Una metafora politica, per quanto rozza, letta come istigazione a commettere delitti contro l’ordine pubblico. Per giunta con finalità terroristica. Gli altri capi del provvedimento riguardano condotte diverse: un vademecum per le manifestazioni, convocazioni di piazza, messaggi organizzativi. Saranno valutati nelle sedi proprie e non è compito mio anticiparne l’esito.

Il punto qui è un altro: in un atto che dispone la privazione della libertà personale, lo slogan “dichiariamo guerra a questo presente infame” figura come autonomo fatto di reato.

La Corte costituzionale lo ha chiarito dal 1970 (sent. n. 65/1970): i reati di opinione sono compatibili con l’art. 21 Cost. solo se la condotta è concretamente idonea a provocare la commissione di delitti. Non basta il tono, non basta la rabbia, non basta la radicalità del contenuto. Lo stesso criterio sta al centro della giurisprudenza di Strasburgo sull’art. 10 CEDU: si punisce l’incitamento effettivo alla violenza, non l’espressione del dissenso, nemmeno quando è aspra, provocatoria o sgradevole.

Altrettanto preoccupante è come il decreto motiva la finalità di terrorismo. Il “timore nella popolazione” viene ricavato dallo schieramento delle forze di polizia e dell’esercito e dai negozi chiusi. In altre parole, l’effetto intimidatorio prodotto dalla risposta dello Stato viene attribuito all’indagato e diventa prova del dolo specifico. È un ragionamento circolare, lontano dalla nozione di condotta con finalità di terrorismo dell’art. 270-sexies c.p.

C’è poi il pericolo di fuga, argomentato con il fatto che l’indagato è “italiano di seconda generazione” e ha “contatti relazionali”. Accanto a questo il provvedimento si sofferma sulle sue posizioni sulla Palestina, sulle frequentazioni associative e sugli articoli che scrive. Nulla di tutto questo è un indizio di reato.

Quando il diritto penale diventa lo strumento per gestire il dissenso e le opinioni non allineate, il problema non riguarda soltanto chi viene fermato. Riguarda tutti noi, e noi avvocate e avvocati per primi. È un tema di cui dovremo occuparci sempre più spesso, e farlo prima che diventi normale.


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