10/22/26

Violenze a Santa Maria Capua Vetere, la Cassazione annulla l’assoluzione di due agenti


Svolta nel processo sulle violenze del 6 aprile 2020. Accolta la richiesta di rimettere in discussione le assoluzioni di Di Costanzo e Vinciguerra. Yairaiha aveva contestato la valutazione delle prove e la mancata ricostruzione complessiva dei fatti.

La vicenda giudiziaria delle violenze del 6 aprile 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere registra un nuovo passaggio. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione di Angelo Di Costanzo e Vittorio Vinciguerra, i due agenti della polizia penitenziaria giudicati con rito abbreviato nell’ambito del procedimento sulle violenze commesse nei reparti Nilo e Danubio. La decisione, arrivata dopo l’udienza del 21 ottobre, rimette in discussione l’esito dei precedenti gradi di giudizio e riapre una vicenda che riguarda non soltanto l’accertamento delle responsabilità individuali, ma anche il controllo sull’esercizio della forza all’interno degli istituti penitenziari.

I due agenti erano stati assolti in primo grado e successivamente dalla Corte d’Appello di Napoli, che il 26 marzo 2026 aveva respinto le impugnazioni del Pubblico Ministero e delle parti civili. Contro quella decisione si era mobilitata anche Yairaiha ETS, associazione costituitasi parte civile il 14 dicembre 2021, che attraverso l’avvocata Caterina Calia aveva depositato in Cassazione conclusioni scritte di adesione ai ricorsi, chiedendo l’annullamento della sentenza. La decisione della Suprema Corte rappresenta dunque un passaggio significativo per le parti che avevano contestato le assoluzioni, pur non equivalendo a una dichiarazione di colpevolezza dei due imputati, le cui responsabilità dovranno essere accertate secondo le regole del processo penale.

Al centro delle contestazioni avanzate da Yairaiha vi era il metodo con cui la Corte d’Appello aveva valutato il materiale probatorio. Secondo l’associazione, le dichiarazioni dei coimputati, i riconoscimenti fotografici effettuati dalle persone detenute, i fogli di servizio che collocavano gli imputati nei luoghi delle violenze e i messaggi WhatsApp acquisiti agli atti erano stati esaminati separatamente, senza un’adeguata valutazione dei collegamenti tra i diversi elementi. Una lettura frammentata che, secondo la parte civile, non aveva consentito di ricostruire correttamente il contesto nel quale si erano svolti i fatti e di verificare il ruolo attribuito ai singoli imputati.

Tra gli elementi richiamati dall’associazione figuravano anche messaggi nei quali si parlava di «chiudere definitivamente il reparto Nilo». Per Yairaiha, il significato di quelle comunicazioni non poteva essere valutato indipendentemente dalle testimonianze, dai riconoscimenti e dalla documentazione relativa alla presenza degli agenti nei reparti interessati. Nelle conclusioni depositate in Cassazione, l’associazione aveva denunciato profili di manifesta illogicità e contraddittorietà nella motivazione della sentenza, sostenendo la necessità di una valutazione complessiva del materiale probatorio.

Sarà necessario attendere le motivazioni della decisione della Suprema Corte per conoscere con precisione quali censure siano state accolte.

La questione assume un rilievo particolare in un procedimento nel quale l’accertamento delle condotte individuali si inserisce in una vicenda di violenza collettiva. Le responsabilità penali devono essere sempre personali e dimostrate attraverso prove sufficienti, ma la ricostruzione delle singole condotte non può prescindere dall’esame del contesto e dei rapporti tra i diversi elementi acquisiti durante il procedimento. È proprio su questo terreno che si è sviluppata la contestazione delle parti civili, secondo le quali la frammentazione della valutazione probatoria avrebbe impedito di considerare correttamente la dinamica complessiva degli avvenimenti.

Un ulteriore punto sollevato da Yairaiha riguardava la mancata riapertura dell’istruttoria su alcuni aspetti ritenuti centrali. In particolare, l’associazione aveva richiamato la cosiddetta «perquisizione straordinaria» del 6 aprile 2020 e le misure di isolamento e di esclusione dalle attività in comune adottate nei confronti delle persone detenute. Secondo la parte civile, tali interventi avrebbero richiesto un approfondimento sulla sussistenza dei presupposti previsti dall’articolo 78 del Regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario e dall’articolo 39 dell’Ordinamento penitenziario, che disciplina le sanzioni disciplinari.

La questione non riguarda soltanto la qualificazione formale delle operazioni compiute all’interno dell’istituto. Le perquisizioni, le limitazioni delle attività e le misure disciplinari devono rispettare presupposti e procedure stabiliti dalla legge. Non possono trasformarsi in strumenti di punizione collettiva o essere utilizzate per giustificare condotte violente. La privazione della libertà non comporta infatti la sospensione dei diritti fondamentali, né attribuisce all’amministrazione penitenziaria un potere illimitato sulle persone affidate alla sua custodia.

Le violenze del 6 aprile 2020 rappresentano una delle vicende più gravi emerse negli ultimi anni all’interno del sistema penitenziario italiano. Durante l’emergenza sanitaria, nel carcere di Santa Maria Capua Vetere si verificarono aggressioni e maltrattamenti ai danni delle persone detenute, successivamente documentati anche attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza. Quelle immagini hanno contribuito a rendere visibile ciò che accadeva all’interno dei reparti, mostrando la vulnerabilità delle persone recluse di fronte all’esercizio della forza da parte di chi aveva il compito di custodirle.

La dimensione collettiva dei fatti ha posto fin dall’inizio una questione che supera le singole posizioni processuali. In un carcere, le persone detenute non possono sottrarsi alle decisioni dell’amministrazione, scegliere liberamente chi le sorveglia o allontanarsi da situazioni di pericolo. Dipendono dall’istituzione per l’accesso alle cure, per la tutela della propria integrità fisica e per la possibilità di comunicare con l’esterno. Quando si verificano violenze in questo contesto, il problema riguarda inevitabilmente anche l’efficacia dei controlli, le responsabilità organizzative e la capacità dello Stato di impedire che il potere di custodia venga esercitato arbitrariamente.

È proprio questa concentrazione di potere a rendere indispensabili garanzie particolarmente rigorose. Le persone detenute devono poter denunciare eventuali abusi senza subire ritorsioni, ottenere protezione e vedere esaminate le proprie dichiarazioni con la stessa attenzione riconosciuta a qualsiasi altra persona offesa. Il carcere non può essere considerato uno spazio separato dall’ordinamento costituzionale, nel quale la condizione di detenzione riduca il valore della testimonianza o renda più difficile l’accertamento delle responsabilità.

La decisione della Cassazione interviene dunque in un procedimento che pone questioni fondamentali per il funzionamento delle istituzioni penitenziarie. Il riconoscimento delle garanzie processuali degli imputati deve accompagnarsi alla possibilità di un accertamento completo dei fatti denunciati dalle persone detenute. La presunzione di innocenza e il diritto delle vittime a ottenere giustizia non sono principi incompatibili. Entrambi richiedono un processo fondato su prove valutate correttamente, decisioni adeguatamente motivate e controlli effettivi sull’esercizio del potere giudiziario.

La vicenda di Santa Maria Capua Vetere impone inoltre di distinguere le responsabilità individuali dalle questioni strutturali. Il processo penale deve accertare le condotte attribuibili ai singoli imputati, ma l’esistenza di violenze collettive all’interno di un istituto richiede anche di interrogarsi sulle condizioni organizzative che possono averle rese possibili. I rapporti gerarchici, le modalità di gestione degli interventi, la documentazione delle operazioni e l’effettiva indipendenza dei controlli rappresentano aspetti decisivi per prevenire il ripetersi di episodi analoghi.

Ridurre vicende di questa portata alla sola individuazione di eventuali responsabilità personali rischia di lasciare irrisolto il problema del funzionamento dell’istituzione. L’accertamento giudiziario è indispensabile, ma non può sostituire una riflessione sulle pratiche di gestione dell’ordine interno, sulle garanzie riconosciute alle persone recluse e sui meccanismi attraverso i quali vengono controllate le condotte degli operatori penitenziari. È in questa dimensione che il tema della violenza istituzionale assume un significato concreto, senza cancellare la necessità di distinguere le responsabilità dei singoli.

L’articolo 27 della Costituzione stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti costituisce inoltre una garanzia inderogabile riconosciuta dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Questi principi devono trovare applicazione proprio nei luoghi in cui lo Stato esercita il massimo potere sulla libertà e sulla vita delle persone. Il loro rispetto non può dipendere dalla disponibilità dell’amministrazione o dalla possibilità che eventuali violenze vengano documentate attraverso immagini destinate a diventare pubbliche.

L’annullamento delle assoluzioni di Di Costanzo e Vinciguerra costituisce un nuovo passaggio nel percorso di accertamento delle responsabilità per quanto accaduto il 6 aprile 2020. Non anticipa l’esito del successivo percorso giudiziario, ma impedisce che le precedenti decisioni di assoluzione chiudano definitivamente questo filone processuale. Per Yairaiha, che aveva contestato la valutazione delle prove e chiesto un nuovo esame della vicenda, si tratta di un risultato importante nella battaglia per la tutela dei diritti delle persone detenute.

Resta il problema più generale che Santa Maria Capua Vetere ha portato alla luce: la difficoltà di garantire controlli effettivi sull’esercizio della forza all’interno delle carceri e di impedire che la condizione detentiva si traduca in una maggiore esposizione agli abusi. La divisa non può costituire una protezione preventiva dall’accertamento delle responsabilità, così come la privazione della libertà non può comportare una diminuzione della dignità della persona. È proprio nei luoghi in cui lo Stato dispone del massimo potere coercitivo che le garanzie costituzionali devono essere applicate con maggiore rigore. La vicenda giudiziaria di Santa Maria Capua Vetere continua a ricordare che la giustizia non può fermarsi davanti alla porta di una cella.

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